E’ entrato in vigore il 22/04/2018 il decreto 02/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nella tabella allegata al decreto si trovano le principali opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore relative all’attività edilizia: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al d.lgs. n. 42/2004).
Sono 58 tipologie di opere a cui corrispondono 58 tipologie di elementi relative a 12 categorie di intervento, che rientrano nel regime giuridico dell’Edilizia libera e che sono:
Il Glossario da un taglio a diversi interventi edilizi che non avranno più bisogno dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale.
A essere liberalizzati sono interventi come:
• la riparazione, sostituzione e rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) della pavimentazione esterna e interna;
• il rifacimento, riparazione e tinteggiatura (comprese le opere correlate) dell’intonaco interno e esterno
• la riparazione, sostituzione e rinnovamento degli elementi decorativi delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene);
• la riparazione, sostituzione e installazione di controsoffitti non strutturale e la riparazione e rinnovamento di controsoffitti strutturale;
• la riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi per gli impianti igienico e idro-sanitario;
• l’installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma degli impianto di protezione antincendio.
Per vedere la lista completa degli interventi scarica il Glossario Edilizia Libera
Anche se i lavori di questo tipo non necessitano di permessi, sarà comunque possibile accedere alle detrazione fiscale per la loro realizzazione.